L.R. 39/2000 Legge Forestale della Toscana e REGOLAMENTO ATTUATIVO di cui D.P.G.R. 08.08.2003 N. 48/R:
PERIODO A RISCHIO INCENDI
1 LUGLIO - 31 AGOSTO
(art. 61 comma 2 e art. 66 comma 1 del regolamento)
1. NORME PER ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI DIVIETO ASSOLUTO DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI SU TUTTO IL TERRITORIO
Eventuali ulteriori periodi a rischio potranno essere stabiliti dalla Regione Toscana, in base all’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, anche per singolo comune e dandone comunicazione al comune interessato.
2. NORME PER ACCENSIONE FUOCHI IN BOSCO E NEI RIMBOSCHIMENTI
E’ vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue all’interno delle aree attrezzate.
In deroga, l’Ente competente può autorizzare attività di campeggio e fuochi pirotecnici.
3. LA MANCATA OSSERVANZA DEI DIVIETI COMPORTA L’APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI PREVISTE DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA